Accesso civico

Responsabile per la Trasparenza

 

Decreto del direttore dell'Agenzia n. 104/2016 (obsoleto)

Decreto del direttore dell'Agenzia n. 93/2021

 

 

Accesso civico

Riferimento normativo:

Con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Esistono 2 tipi diversi di accesso civico:

a) Accesso civico semplice:
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente". La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013).

b) Accesso civico generalizzato:
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto attivabile da chiunque e la relativa istanza non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e Art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013).

A chi rivolgersi:

All’interno del Decreto n. 104/2016 del 25/07/2016 è stato individuato nei responsabili Dirigenti delle varie Unità organizzative il soggetto al quale vanno rivolte le istanze di accesso civico.

Non sono ammesse richieste telefoniche. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Quando l’amministrazione risponde alle richieste di accesso generalizzato mediante rilascio dei dati e documenti in formato cartaceo, può chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione. Inoltre, in caso di invio per posta con raccomandata A/R, devono essere previamente rimborsati i costi di invio.

Modulo richiesta di accesso civico semplice

Modulo di richiesta accesso civico semplice pdf

Modulo richiesta di accesso civico generalizzato

Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato pdf

Rimedi:

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza:

Direttore dell’Agenzia Dott. Klaus Unterweger

viale Druso 116
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 416000
Fax +39 0471 416019
PEC: bevoelkerungsschutz.protezionecivile@pec.prov.bz.it

E-mail: protezionecivile@provincia.bz.it

Esclusioni e limiti all´accesso civico generalizzato:

Ai sensi dell’art. 5 bis), c. 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., l'accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresi`rifiutato se il diniego e` necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI

Elenco delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione:

Registro degli accessi civici 06.2024

Registro degli accessi civici 2023

Registro degli accessi civici 2022

Registro degli accessi civici 2021

 

Riferimento normativo: Linee guida ANAC FOIA del 28/12/2016

Ultimo aggiornamento: 22.07.2024