Costi contabilizzati

L’articolo 32, comma 2, lettera a), d.lgs. 33/2013, richiede la pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 dello stesso decreto. A sua volta tale articolo rinvia all’articolo 10, comma 5, d.lgs. 279/1997, che definisce i servizi erogati e i relativi costi nell’ambito di un sistema di contabilità analitica per centri di costo.

L’ANAC ha precisato che “per costi contabilizzati dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio. Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.”

L’Agenzia non ha mai adottato tale sistema di contabilità, avendo al tempo competenza esclusiva in materia contabile ed avendo sviluppato un proprio sistema normativo che non prevedeva la contabilità analitica per centri di costo. Successivamente, con l’introduzione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici l’Agenzia si è adeguata alla cd “armonizzazione dei bilanci”, di cui al decreto legislativo n. 118/2011, che non prevede per le Regioni la contabilità analitica per centri di costo.

 

Ultimo aggiornamento: 12.06.2024